L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Poiché le vigenti normative classificano il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano il carroponte garantendo loro una specifica formazione.
L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2016, che disciplina la formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature, non ha incluso il carroponte tra le attrezzature regolamentate.
Ma la formazione dell'operatore è comunque obbligatoria.
Il corso di formazione è suddiviso in tre moduli:
L'obbligo di aggiornamento è quadriennale e viene assolto frequentando la seconda giornata di corso.
PER PARTECIPARE AL CORSO I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE DOTATI DEI DPI (Dispositivi di protezione individuale) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE IN SICUREZZA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarpe antinfortunistiche, imbracature, caschetto, ecc…)
Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.
8 ore
• EDIZIONE 1
23 febbraio dalle 14.00 alle 18.00
24 febbraio dalle 8.30 alle 12.30
• EDIZIONE 2
19 aprile dalle 14.00 alle 18.00
20 aprile dalle 8.30 alle 12.30
• EDIZIONE 3
28 giugno dalle 14.00 alle 18.00
29 giugno dalle 8.30 alle 12.30
• EDIZIONE 4
20 settembre dalle 14.00 alle 18.00
21 settembre dalle 8.30 alle 12.30
• EDIZIONE 5
13 e 14 dicembre dalle 8.00 alle 12.00
Finanziabile per le aziende aderenti al Sistema di Imprese FonARCom promosso da CdO Bergamo