L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Poiché le vigenti normative classificano il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano il carroponte garantendo loro una specifica formazione.
L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2016, che disciplina la formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature, non ha incluso il carroponte tra le attrezzature regolamentate.
Ma la formazione dell'operatore è comunque obbligatoria.
Il corso di formazione è suddiviso in tre moduli:
L'obbligo di aggiornamento è quadriennale.
PER PARTECIPARE AL CORSO I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE DOTATI DEI DPI (Dispositivi di protezione individuale) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE IN SICUREZZA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarpe antinfortunistiche, imbracature, caschetto, ecc…)
Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.
8 ore
2024
• EDIZIONE 5
13 e 14 dicembre dalle 8.00 alle 12.00
I CORSI A PARTIRE DA FEBBRAIO IN POI VERRANNO RESI ACCESSIBILI SUCCESSIVAMENTE
2025
• EDIZIONE 1
• EDIZIONE 2
• EDIZIONE 3
• EDIZIONE 4
• EDIZIONE 5
• EDIZIONE 6
Finanziabile per le aziende aderenti al Sistema di Imprese FonARCom promosso da CdO Bergamo