AF.SIC.35.2024 - FORMAZIONE PER OPERATORI DI CARROPONTE (a pagamento)


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Obbiettivi

L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità  particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Poiché le vigenti normative classificano il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità  particolari, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano il carroponte garantendo loro una specifica formazione.

L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2016, che disciplina la formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature, non ha incluso il carroponte tra le attrezzature regolamentate.

Ma la formazione dell'operatore è comunque obbligatoria.

Il corso di formazione è suddiviso in tre moduli:

  • Modulo giuridico - normativo (1 ora);
  • Modulo tecnico - (1 ore);
  • Modulo pratico (2 ore).


L'obbligo di aggiornamento è quadriennale.


PER PARTECIPARE AL CORSO I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE DOTATI DEI DPI (Dispositivi di protezione individuale) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE IN SICUREZZA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarpe antinfortunistiche, imbracature, caschetto, ecc…)

Destinatari

Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.

Durata

4 ore

Calendario

Dalle 8.30 alle 12.30 nelle seguenti date:

EDIZIONE 1 - 18 gennaio

EDIZIONE 2 - 14 marzo

EDIZIONE 3 - 16 maggio

EDIZIONE 4 - 18 luglio

EDIZIONE 5 - 19 settembre

EDIZIONE 6 - 14 novembre

Costo

A pagamento:  

€ 120 + IVA per aziende associate a CdO Bergamo
€ 210 + IVA per aziende non associate


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