L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Poiché le vigenti normative classificano il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano il carroponte garantendo loro una specifica formazione.
L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2016, che disciplina la formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature, non ha incluso il carroponte tra le attrezzature regolamentate.
Ma la formazione dell'operatore è comunque obbligatoria.
Il corso di formazione è suddiviso in tre moduli:
L'obbligo di aggiornamento è quadriennale.
PER PARTECIPARE AL CORSO I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE DOTATI DEI DPI (Dispositivi di protezione individuale) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE IN SICUREZZA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarpe antinfortunistiche, imbracature, caschetto, ecc…)
Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.
4 ore
Dalle 8.30 alle 12.30 nelle seguenti date:
• EDIZIONE 1 - 18 gennaio
• EDIZIONE 2 - 14 marzo
• EDIZIONE 3 - 16 maggio
• EDIZIONE 4 - 18 luglio
• EDIZIONE 5 - 19 settembre
• EDIZIONE 6 - 14 novembre
A pagamento:
• € 120 + IVA per aziende associate a CdO Bergamo
• € 210 + IVA per aziende non associate