FF.SIC.35.2024 - FORMAZIONE PER OPERATORI DI CARROPONTE


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Obbiettivi

L'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità  particolari (di cui all'articolo 71, comma 7 del medesimo decreto) ricevano una formazione adeguata e specifica. Poiché le vigenti normative classificano il carroponte come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità  particolari, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di formare tutti gli addetti che manovrano il carroponte garantendo loro una specifica formazione.

L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2016, che disciplina la formazione per gli utilizzatori di particolari attrezzature, non ha incluso il carroponte tra le attrezzature regolamentate.

Ma la formazione dell'operatore è comunque obbligatoria.

Il corso di formazione è suddiviso in tre moduli:

  • Modulo giuridico - normativo (1 ora);
  • Modulo tecnico - (3 ore);
  • Modulo pratico (4 ore).

L'obbligo di aggiornamento è quadriennale.


PER PARTECIPARE AL CORSO I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE DOTATI DEI DPI (Dispositivi di protezione individuale) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE IN SICUREZZA (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarpe antinfortunistiche, imbracature, caschetto, ecc…)

Destinatari

Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.

Durata

8 ore

Calendario

EDIZIONE 1 POSTI TERMINATI
23 febbraio dalle 14.00 alle 18.00
24 febbraio dalle 8.30 alle 12.30

EDIZIONE 2 POSTI TERMINATI
19 aprile dalle 14.00 alle 18.00
20 aprile dalle 8.30 alle 12.30

EDIZIONE 3
28 giugno dalle 14.00 alle 18.00
29 giugno dalle 8.30 alle 12.30

EDIZIONE 4
20 settembre dalle 14.00 alle 18.00
21 settembre dalle 8.30 alle 12.30

EDIZIONE 5
13 e 14 dicembre dalle 8.00 alle 12.00

Costo

Finanziabile per le aziende aderenti al Sistema di Imprese FonARCom promosso da CdO Bergamo 


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